Il DSA stabilisce il principio secondo cui ciò che è illegale offline deve esserlo anche online.

Il Regolamento disciplina la pubblicazione dei contenuti digitali tramite la definizione di chiari e proporzionati profili di responsabilità per i prestatori di servizi intermediari. Ciò allo scopo di garantire uno spazio online più sicuro, trasparente e prevedibile per tutti coloro che operano nel mondo virtuale nonché, per affrontare i fenomeni negativi dell’evoluzione digitale come disinformazione, commercio di prodotti illegali, azioni di cyberstalking, prestazione di servizi in violazione della normativa sulla tutela dei consumatori, utilizzo non autorizzato di materiale protetto dal diritto d’autore.

Il DSA si applica a tutti i prestatori di servizi intermediari che offrono i propri servizi ad utenti destinatari stabiliti o ubicati in Unione europea, indipendentemente dal luogo di residenza dei prestatori dei servizi intermediari stessi.

In particolare le disposizioni del Regolamento chiariscono definendo: “il servizio intermediario essere uno dei servizi della società dell’informazione quale:

1) servizio di semplice trasporto; 2) servizio di memorizzazione temporanea delle informazioni e memorizzazione delle informazioni.

Per semplicità e chiarimento, si evidenzia che i soggetti ” prestatori di servizio ” coinvolti dalla normativa in esame sono quelli che offrono infrastrutture di rete come provider di accesso a Internet, centri di registrazione di nomi di dominio, fornitori di servizi di cloud, web hosting, piattaforme on line dei social media, le piattaforme online di grandi dimensioni, cioè le piattaforme che raggiungono più del 10% dei destinatari dei servizi stabiliti o ubicati in Ue (circa 450 milioni di consumatori).

Riepilogando i capitoli principali relativi alle disposizioni riviste od implementate dal DSA si possono individuare in:

  • No a verifiche ex ante sulle informazioni trasmesse o memorizzate
  • Maggiore trasparenza
  • Meccanismi efficaci di contrasto dei reati
  • Stop ai dark pattern e alla pubblicità mirata basata sulle categorie particolari di dati personali
  • Maggiore protezione dei minori e delle vittime di violenza informatica
  • Adempimenti in capo alle “big tech”
  • Poteri della Commissione europea e la nuova figura dei coordinatori dei servizi digitali
  • Diritto a ottenere risarcimento
  • Sanzioni

In teoria questo Regolamento può realmente porre dei nuovi limiti e paletti al concetto che in rete si possa fare ciò che si vuole, di fatto però è parere dello scrivente che ci si possa auspicare il rispetto reale di quanto indicato. Sarà interessante inoltre comprendere se una visione priva di confini geografici, tecnicamente ancora in fase di valutazione, potrà rendere vano ed inefficace quanto stabilito da questo sofferto ed impegnativo Regolamento.

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