Responsabilità e intelligenza artificiale: chi risponde quando decide la macchina?

Ogni tecnologia dirompente pone al diritto una domanda elementare: quando qualcosa va storto, a chi si imputa il danno? Con l’intelligenza artificiale la domanda si fa più insidiosa, questi sistemi – in particolare quelli agentici – operano con gradi crescenti di autonomia e assumono decisioni giuridicamente rilevanti senza un intervento umano diretto e puntuale; ne risulta incrinato il nesso causale tra condotta ed evento dannoso, cardine di ogni giudizio di responsabilità. 

Colpa, rischio, prodotto: i modelli civilistici

L’art. 2043 c.c. richiede la prova di un fatto colposo, di un danno ingiusto e del nesso causale. Ma come si rimprovera una colpa rispetto a un sistema il cui comportamento scaturisce da processi di apprendimento automatico non interamente prevedibili? Di qui l’attenzione per la responsabilità oggettiva. L’art. 2050 c.c., sulle attività pericolose, appare plausibile per i sistemi ad alto rischio, come guida autonoma o diagnostica; l’art. 2051 c.c., sulle cose in custodia, convince meno, perché la capacità decisionale avvicina la macchina al modello dell’agente più che a quello della “res inerte”.

Il paradigma più pertinente è quello del prodotto difettoso. La Direttiva (UE) 2024/2853, che sostituisce la storica Direttiva 85/374/CEE, estende la nozione di “prodotto” al software e ai sistemi di AI, riconosce che le modifiche sostanziali successive all’immissione in commercio, anche mediante aggiornamenti o apprendimento automatico, possono generare responsabilità, e alleggerisce l’onere della prova con presunzioni di difettosità e di nesso causale. Il termine di recepimento scade il 9 dicembre 2026; per i prodotti già in commercio continuerà a operare la disciplina degli artt. 114 ss. del Codice del consumo.

Dalla direttiva ritirata al D.Lgs. 160/2026

La Commissione aveva proposto nel 2022 una direttiva sulla responsabilità extracontrattuale da AI, fondata su due pilastri. La presunzione del nesso causale e il diritto di accesso alle prove. La proposta è stata abbandonata per mancanza di un prevedibile accordo tra i co-legislatori, e il ritiro è stato formalizzato nell’ottobre 2025. La materia è tornata così al diritto nazionale.

Il legislatore italiano ha risposto con il D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160, adottato in attuazione della delega dell’art. 24 della L. 132/2025 e in vigore dal 30 settembre. Agli artt. 16-20 disciplina i profili civilistici, l’esibizione, ordinata dal giudice, di registri, documentazione sulla gestione del rischio e parametri di supervisione umana (art. 17); la presunzione del nesso causale tra violazione degli obblighi regolamentari e danno, salva prova contraria (art. 18); l’azione diretta del danneggiato contro l’assicuratore, nei limiti della copertura (art. 20). Si recupera, per via interna, buona parte di ciò che la direttiva europea avrebbe offerto.

Fornitore e deployer: una filiera, più responsabilità

L’AI Act ha il merito di tipizzare gli attori della catena del valore. Il fornitore (art. 3, n. 3) è gravato dagli obblighi più stringenti (art. 16): gestione del rischio (art. 9), governance dei dati di addestramento (art. 10), documentazione tecnica (art. 11), registrazione degli eventi (art. 12), trasparenza (art. 13), supervisione umana (art. 14), accuratezza, robustezza e cibersicurezza (art. 15), oltre a valutazione di conformità (art. 43) e monitoraggio post-commercializzazione (art. 72). Il deployer, che non sviluppa il sistema ma lo impiega, deve usarlo secondo le istruzioni, affidare la sorveglianza a persone competenti, garantire la pertinenza dei dati di input e informare lavoratori e interessati (art. 26).

Un esempio: l’impresa che, contro le istruzioni del fornitore, delega interamente alla macchina la decisione di assunzione risponde per uso improprio, anche se il sistema funzionava correttamente. Chi modifica sostanzialmente il sistema, lo immette sul mercato con il proprio marchio o ne muta la destinazione d’uso diviene invece fornitore (art. 25). Verso il danneggiato vige la solidarietà passiva; nei rapporti interni la ripartizione segue la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze (art. 2055 c.c.). Le clausole di limitazione o manleva non sono opponibili ai terzi e rilevano solo in sede di regresso; quelle che escludono la responsabilità per dolo o colpa grave sono nulle (art. 1229 c.c.).

Responsabilità penale e responsabilità degli enti

Il diritto penale poggia sul principio di personalità della responsabilità (art. 27, comma 1, Cost.), che presuppone un fatto espressione di una scelta consapevole. La frammentazione della catena causale, tra sviluppatori, integratori e utilizzatori, rende arduo individuare l’imputato. Se l’AI è mero strumento di un reato doloso, valgono le regole ordinarie. Più delicata è la colpa, che richiede regole cautelari e prevedibilità dell’evento, si pensi ad esempio al veicolo a guida autonoma che, per un difetto dell’algoritmo di riconoscimento degli ostacoli, investe un pedone. Tutto dipende dalla verifica, per ciascun soggetto, di una posizione di garanzia e della violazione di un dovere di diligenza.

Per le imprese rileva anche il D.Lgs. 231/2001: l’adozione di sistemi di AI impone di aggiornare i modelli organizzativi con presìdi di governance algoritmica, quali validazione preventiva, monitoraggio continuo, audit periodici, attribuzione dei ruoli e formazione.

Nessuna «persona elettronica»

Resta la questione, solo apparentemente fantagiuridica, della soggettività dell’AI. La Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 aveva invitato la Commissione a valutare uno status specifico per i robot autonomi più sofisticati; l’idea è stata poi abbandonata e l’AI Act non contempla alcuna personalità per i sistemi di AI. L’obiezione decisiva è di politica del diritto: la persona elettronica diverrebbe uno schermo, un capro espiatorio su cui scaricare scelte umane, attenuando negli operatori l’incentivo alla prevenzione. È una scelta di civiltà giuridica: chi trae vantaggio dall’AI ne sopporta anche i rischi.

Che cosa ne consegue

Per chi sviluppa o impiega sistemi di AI la lezione è pratica. La documentazione non è un adempimento formale, il fascicolo del risk management e la tracciabilità degli eventi saranno elementi probatori centrali, tanto per escludere la colpa quanto per fondarla. L’accertamento di una violazione da parte dell’autorità (le sanzioni dell’art. 99 giungono a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale) non ha efficacia di giudicato in sede civile, ma difficilmente consentirà all’impresa sanzionata di sostenere di aver adottato ogni cautela. Il deployer, dal canto suo, non può più dirsi mero utilizzatore, la sorveglianza umana competente è il suo primo presidio.

Il diritto della responsabilità resta un cantiere aperto, ma la direzione è tracciata, la tecnologia al servizio della persona, e la responsabilità in capo a chi la governa.