Rischio AI, perimetro cibernetico e responsabilità del Titolare

Nelle conversazioni con imprenditori e professionisti ricorre una convinzione rassicurante, tanto diffusa quanto insidiosa. “Abbiamo stipulato una polizza cyber, quindi siamo coperti”. È un’affermazione che merita di essere smontata con metodo, perché confonde lo strumento di trasferimento del rischio con la gestione del rischio stesso e perché ignora che il contratto assicurativo presuppone proprio quella diligenza organizzativa che si vorrebbe sostituire.

Nel mio volume “Intelligenza Artificiale – Diritto, Tecnica e Responsabilità”, e in particolare nel paragrafo 5.5 dedicato ai profili assicurativi e alla gestione del rischio AI, ho descritto la dimensione assicurativa come il naturale complemento operativo del sistema di responsabilità. Complemento, appunto, non surrogato. Dalla pubblicazione del volume, nel giugno scorso, il quadro normativo si è peraltro evoluto in misura significativa, e di tali interventi tengo conto in queste pagine. In queste righe intendo estendere quella riflessione in due direzioni, alla luce delle novità normative degli ultimi mesi, ossia il perimetro cibernetico disegnato dalla disciplina NIS2 e il ruolo del questionario assicurativo quale vera e propria check-list di conformità.

Un rischio che le categorie tradizionali faticano a contenere

L’impiego di sistemi di intelligenza artificiale espone gli operatori a profili di rischio peculiari. L’opacità degli algoritmi, l’imprevedibilità degli output nei modelli basati su machine learning, la possibile concatenazione di eventi dannosi lungo filiere tecnologiche complesse e la difficoltà di quantificare il pregiudizio derivante da una decisione automatizzata rendono le tradizionali polizze di responsabilità civile strumenti spesso inadeguati. Le tipologie di danno sono nuove (discriminazione algoritmica, violazione di dati personali, danno reputazionale) e la tecnologia evolve più rapidamente dei testi contrattuali.

L’assicurazione svolge comunque funzioni preziose. Garantisce il ristoro della vittima, trasferisce il rischio a soggetti specializzati nella sua gestione, incentiva comportamenti virtuosi attraverso un pricing che premia la sicurezza e, per il tramite delle condizioni di polizza, contribuisce alla diffusione di standard tecnici e organizzativi. L’AI Act, tuttavia, non prevede un obbligo generale di assicurazione, e la questione resta affidata alle discipline nazionali e settoriali. Il Regolamento (UE) 2026/1744, il cosiddetto Digital Omnibus, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione il 24 luglio 2026, ha inoltre differito l’applicazione degli obblighi per i sistemi ad alto rischio al 2 dicembre 2027 per quelli autonomi dell’Allegato III e al 2 agosto 2028 per quelli integrati nei prodotti dell’Allegato I. Sarebbe tuttavia un errore leggere il rinvio come una tregua, perché la responsabilità civile, il GDPR e la NIS2 operano già oggi, e i questionari assicurativi non attendono il calendario europeo.

Il D.Lgs. 160/2026 e la polizza come primo bersaglio

Su questo terreno è intervenuto da poche settimane il legislatore italiano. Il D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160, adottato in attuazione della delega contenuta nell’art. 24 della Legge 132/2025 e in vigore dal 30 settembre 2026, dedica un capo alla responsabilità civile per i danni cagionati nell’utilizzo di sistemi di AI. Il decreto non introduce un obbligo assicurativo, ma riconosce all’art. 20 l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile, nei limiti delle somme previste dal contratto.

Lo stesso impianto contiene altre due disposizioni che meritano attenzione. L’art. 18 presume il nesso di causalità tra la violazione degli obblighi del Regolamento europeo e il danno, salvo prova contraria, mentre l’art. 19 chiarisce che la conformità al Regolamento, anche se certificata, non esclude di per sé la responsabilità. A ciò si aggiunge il potere del giudice di ordinare l’esibizione della documentazione tecnica e di gestione dei rischi, con la conseguenza, in caso di inottemperanza, di ritenere ammessi i fatti allegati da chi agisce.

Il passaggio decisivo, per il tema che qui interessa, è però il comma 3 dell’art. 20, secondo cui sono opponibili al danneggiato le eccezioni derivanti dal contratto di assicurazione, purché anteriori al sinistro. Tradotto in termini operativi, se la polizza è viziata da dichiarazioni inesatte rese al momento della stipula, l’assicuratore potrà far valere quel vizio anche nei confronti della vittima, e il conto tornerà per intero sul patrimonio del Titolare.

Oltre l’algoritmo. Il perimetro cibernetico secondo la NIS2

Qui si innesta il secondo profilo. Un sistema di intelligenza artificiale non vive nel vuoto. Gira su server propri o in cloud, scambia dati attraverso reti e interfacce applicative, si alimenta di modelli, librerie e dataset sviluppati da terzi, viene manutenuto da fornitori e integratori. Valutare il rischio del solo algoritmo, prescindendo dall’infrastruttura che lo ospita e dalla filiera che lo rende operativo, significa osservare l’albero ignorando la foresta.

La Direttiva (UE) 2022/2555, recepita in Italia con il D.Lgs. 138/2024, impone ai soggetti essenziali e importanti un approccio alla sicurezza “multirischio”, volto a proteggere i sistemi informativi e di rete e il loro ambiente fisico. Le misure di gestione del rischio previste dall’art. 24 del decreto comprendono, tra l’altro, la gestione degli incidenti, la continuità operativa, la sicurezza nell’acquisizione, nello sviluppo e nella manutenzione dei sistemi e, alla lettera d) del comma 2, la sicurezza della catena di approvvigionamento, ossia dei rapporti con i fornitori diretti e i prestatori di servizi. L’art. 23 chiama gli organi di amministrazione ad approvare tali misure, a sovrintenderne l’attuazione e a risponderne. Per molte organizzazioni, peraltro, il termine di diciotto mesi fissato dall’ACN per l’adozione delle misure di sicurezza di base, decorrente dalla comunicazione di inserimento nell’elenco dei soggetti NIS, scade proprio in queste settimane.

Ne discende un’indicazione di metodo che ritengo essenziale. Il Titolare che adotta soluzioni di AI dovrebbe estendere la propria visione, e la propria copertura, all’intero perimetro cibernetico. Vi rientra la rete fisica e logica interna, con la sua segmentazione, i suoi accessi privilegiati e i suoi dispositivi terminali. Vi rientra la rete esterna, fatta di connessioni remote, servizi cloud, API e piattaforme SaaS. Vi rientra, infine, la catena dei soggetti fornitori, dal produttore del modello all’integratore, fino al manutentore che accede in teleassistenza.

Già nel volume ho segnalato come la compromissione di un solo componente della supply chain possa propagarsi a tutti i sistemi a valle che lo utilizzano. Né l’esigenza riguarda soltanto i soggetti direttamente obbligati, poiché questi ultimi, dovendo verificare la resilienza dei propri fornitori, trasferiranno a cascata requisiti contrattuali anche su PMI e professionisti che della NIS2 non si erano mai occupati.

Il questionario assicurativo è una check-list di conformità

Chi abbia di recente sottoscritto o rinnovato una polizza cyber conosce bene i questionari che precedono la quotazione. Si chiede se l’autenticazione a più fattori è attiva per gli accessi remoti e per gli account privilegiati, se esistono copie di backup isolate e periodicamente testate, se sono installati strumenti di rilevamento e risposta sugli endpoint, con quale tempestività vengono applicate le patch, se la rete è segmentata, se esiste un piano di risposta agli incidenti, se il personale è formato, se i fornitori sono qualificati sotto il profilo della sicurezza. Sempre più spesso compaiono domande sull’inventario dei sistemi di AI in uso, sulle valutazioni d’impatto svolte e sulle procedure di supervisione umana.

Questi questionari non sono una formalità. Sono, nella sostanza, la traduzione assicurativa degli obblighi che GDPR, NIS2 e AI Act già pongono a carico dell’organizzazione, e le risposte fornite concorrono a delimitare il rischio assunto dall’assicuratore.

Il codice civile è netto. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze rese con dolo o colpa grave, relative a circostanze che l’assicuratore non avrebbe accettato o avrebbe accettato a condizioni diverse, rendono il contratto annullabile (art. 1892 c.c.). In assenza di dolo o colpa grave l’assicuratore può recedere e, se il sinistro si verifica prima, l’indennizzo è ridotto in proporzione (art. 1893 c.c.). Anche l’aggravamento del rischio sopravvenuto e non comunicato può incidere sulla copertura (art. 1898 c.c.).

Ne deriva una conclusione tanto semplice quanto trascurata. Una polizza stipulata dichiarando misure che in realtà non sono state adottate, o che nel frattempo sono state abbandonate, rischia di non operare proprio quando servirebbe. E con l’azione diretta prevista dal D.Lgs. 160/2026 quella stessa eccezione potrà essere opposta anche al danneggiato. Si aggiunga che le sanzioni amministrative previste da GDPR, NIS2 e AI Act, per la loro natura afflittiva, pongono seri dubbi di assicurabilità nel nostro ordinamento, e che il danno reputazionale non è comunque trasferibile ad alcuno.

Alcune indicazioni operative

Senza pretesa di esaustività, suggerisco al Titolare di muoversi lungo alcune direttrici.

  • Censire i sistemi di AI in uso, gli asset informatici che li ospitano e i flussi di dati che li alimentano, perché non si può proteggere né assicurare ciò che non si conosce.
  • Integrare in un’unica analisi la valutazione dei rischi prevista dal GDPR (artt. 32 e 35), gli obblighi che l’AI Act pone in capo al deployer (art. 26), da preparare fin d’ora anche se per i sistemi ad alto rischio decorreranno dal dicembre 2027, e le misure dell’art. 24 del D.Lgs. 138/2024, evitando documenti paralleli e incoerenti.
  • Mappare la catena dei fornitori, qualificarli sotto il profilo della sicurezza e presidiare i contratti con clausole su notifica degli incidenti, audit, subfornitura e continuità operativa.
  • Curare la documentazione come prova, poiché è proprio quella documentazione che il giudice potrà ordinare di esibire.
  • Rileggere periodicamente il questionario sottoscritto, verificare che ogni risposta corrisponda ancora alla realtà e comunicare all’assicuratore le variazioni rilevanti.
  • Esaminare con un broker specializzato esclusioni, sottolimiti e definizioni di sinistro, con particolare attenzione ai danni originati da sistemi di AI e da fornitori terzi.
  • Coinvolgere l’organo amministrativo, al quale la NIS2 attribuisce una responsabilità diretta e che deve essere in condizione di comprendere i rischi che approva.

Conclusioni

La polizza è l’ultimo anello di una catena, non il primo. Funziona se, e nella misura in cui, a monte vi sia un’organizzazione che ha censito i propri rischi, adottato misure adeguate, documentato le proprie scelte e vigilato sui propri fornitori. In assenza di tutto questo il premio pagato rischia di acquistare soltanto un senso di sicurezza, che è cosa ben diversa dalla sicurezza.

La gestione del rischio AI, in definitiva, non si esaurisce nell’algoritmo e non si delega al contratto. Richiede una visione d’insieme capace di tenere insieme tecnica, diritto e organizzazione, la stessa che ho cercato di restituire nelle pagine del mio volume, al quale rinvio chi desideri approfondire.